Psicologia Applicata

Consulenza Giuridica

Posted on April 27th, 2014 in tutti i servizi

Nella Giustizia lo psicologo può essere chiamato come esperto in diversi ambiti: nel penale, nel civile, nel minorile e in particolari circostanze anche nell’amministrativo e nell’ecclesiastico. Le sue funzioni cambiano a seconda del settore in cui è chiamato ad operare.

Si parla di “consulenza tecnica” se lo psicologo opera in ambito civile, mentre si parla di “perizia” in ambito penale.

Quando lo psicologo forense è nominato da un giudice viene indicato come “consulente tecnico d’ufficio” (CTU), mentre quando l’esperto viene richiesto dal privato cittadino è indicato come “consulente tecnico di parte” (CTP).

In una causa, ciascuna parte ha la facoltà di nominare, sempre in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Quando le parti hanno interesse a provare un fatto in campo tecnico e scientifico utile ai fini della causa, hanno la possibilità di nominare propri esperti che espongano il loro parere al giudice.

Ad esempio, lo psicologo esperto CTP può occuparsi della valutazione del danno psicologico a causa di un evento accaduto alla persona per richiedere un risarcimento, della valutazione dell’invalidità, della valutazione delle competenze genitoriali in caso di affido, della stesura di una relazione in caso di mobbing, della valutazione della testimonianza di un minore ecc.